Lavoro

Come richiedere la Naspi a Palermo: i requisiti e le modalità di domanda

E' una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. Tutto quello che c'è da sapere

La Naspi è una prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata "Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. 

A chi spetta e a chi no

Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, compresi: 

  • gli apprendisti
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione Naspi: 

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa

Inoltre, non possono accedere all'indennità di disoccupazione Naspi lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

Quando si può ricevere 

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario
  • requisito contributivo
  • requisito lavorativo

Stato di disoccupazione involontario 

In attesa dell’istituzione del portale nazionale delle politiche del lavoro, si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l’Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. L'indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo in alcuni specifici casi. 

Il diritto all'indennità di disoccupazione Naspi deve riconoscersi anche ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per giusta causa, e cioè quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

La presentazione della domanda di indennità Naspi all’Inps equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did), ed è trasmessa dall’Inps all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive. Il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità Naspi è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro i successivi quindici giorni ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato.

Requisito contributivo 

Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota DS, ASpI e NASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione, e per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa:

  • i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • i periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore;
  • i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • i periodi di aspettativa non retribuita in relazione a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’art.31 della legge n.300 del 1970;
  • i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Requisito lavorativo 

Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

Tenuto conto che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura di una settimana sono necessarie 24 ore, le settimane accreditate nel trimestre si calcolano sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24: ad esempio, 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione, arrotondate a 4.

Il requisito si intende soddisfatto quando, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, il numero di settimane risultante dalla somma dei contributi settimanali riconosciuti per ciascun trimestre - e versati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti - è pari o superiore a cinque.

Alcuni eventi determinano l’ampliamento, pari alla durata degli stessi, del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate, qualora si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono la disoccupazione:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore
  • assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • periodi di assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata o dovuta contribuzione;
  • periodi di assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di percezione dell’indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inserito nelle procedure di riqualificazione;
  • periodi di fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali di cui all’art.31 della legge n.300 del 1970;
  • periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

La domanda 

La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione Naspi deve essere presentata attraverso il Patronato. La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

  • dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’Inail, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Decorrenza 

L'indennità di disoccupazione Naspi spetta:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.

L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione. 

La durata 

La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E’ parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. I periodi di contribuzione relativi al o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione, non avendo dato luogo ad alcuna prestazione, sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova Naspi 

La sospensione 

La sospensione della prestazione opera nelle seguenti ipotesi:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l'indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa
  • nuova occupazione all’estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all’UE o con cui l’Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;
  • omessa comunicazione all’Inps del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi.

L'importo dell'indennità 

La misura della prestazione è pari: 

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00);
  • al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l'anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l’anno 2015 pari ad € 1.300,00). All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione). Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.

Modalità di riscossione 

L'indennità può essere riscossa:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia massima stabilita con legge (attualmente 1.000 euro)

Decadenza 

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un’attività di lavoro subordinato senza provvedere alla comunicazione all’INPS del reddito presunto derivante da detta attività entro il termine perentorio di un mese dall’inizio dell’attività;
  • mancata comunicazione, entro un mese dalla domanda di NASpI, del reddito derivante da altro rapporto di lavoro part time, nei casi di cessazione di almeno uno, tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale, che ha dato diritto alla NASpI;
  • inizio di attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione del reddito presunto entro un mese dall’avvio dell’attività;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità NASpI;
  • mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti